

ABBANDONO RIFIUTI, dal 10 ottobre 2023 cambiano le sanzioni.
Chiunque abbandona rifiuti è punito con ammenda da 1.000 a 10.000 €uro. Se poi, l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.
E’ quanto prevede la nuova versione dell’art 255, comma 1 del D. Lgs 152/2006, modificato dall’art 6 ter del D.L. 105/2023, introdotto dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137.
Prima del novellato articolo, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 €, ora invece, assume natura di reato contravvenzionale.
Il comma 2 dell’art 256 dello stesso decreto dispone l’arresto e/o l’ammenda fino a 26.000 €,qualora il soggetto che abbandona il rifiuto sia un titolare d’impresa o responsabile di Enti.
La legge 137/2023 è entrata in vigore il 10 ottobre 2023.
Lo stesso provvedimento ha inoltre precisato le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata:
- ART 452 – bis; il comma 2 è stato sostituito e prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette. La pena è invece aumentata da un terzo a due terzi quando l’inquinamento causa deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico.
- ART 452 -quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà».
- Le pene per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. sono aumentate: ora il reato è sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa.
- E’ stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria.
- Viene modificato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alla protezione della fauna selvatica; al comma 1 viene difatti inserita anche la seguente lettera: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.
15/10/2023
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Albo Gestori Ambientali: versamento del diritto annuale entro il 30 aprile
Ricorre, entro il 30 aprile, l’obbligo del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le imprese che effettuano attività di trasporto rifiuti, in conto proprio e/o in conto terzi, trasporto transfrontaliero, intermediazione, bonifica siti contaminati e bonifica siti contaminati da amianto, nonché trasporto e raggruppamento RAEE.
L’ammontare del diritto varia in base alla categoria ed alla classe a cui l’impresa è iscritta.
Categorie 1,4,5,6,7 e 8
CLASSE EURO
A 1.800,00
B 1.300,00
C 1.000,00
D 750,00
E 350,00
F 150,00
Categorie 9 e 10
CLASSE EURO
A 3.100,00
B 2.050,00
C 1.300,00
D 650,00
E 300,00
Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis
CLASSE EURO
UNICA 50,00
Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato con carta di credito su circuito Visa / MasterCard, addebito PagoPA o con bollettino MAV, accedendo all’area riservata del portale www.albogestoririfiuti.it
L’omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo che permane, fino a quando non viene data prova dell’effettivo pagamento avvenuto.
Trascorso un anno dalla data di sospensione, l’impresa viene cancellata d’ufficio dall’Albo Gestori Ambientali.
Tale estinzione comporta una nuova procedura di iscrizione, che comprende quindi anche il versamento di ulteriori oneri.
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MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023
E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 59 del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:
- DPCM 3 febbraio 2023 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023
- Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 Modelli Raccolta dati
- Allegato 4 Istruzioni per la presentazione telematica
- Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023
Sintesi degli aggiornamenti 2023
Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:
- i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);
- la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);
- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);
- le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;
- una voce dedicata alla bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato).
Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.
A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:
- Sezione Anagrafica con l’inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
- Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
- Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari
- Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alla bottiglie in PET, a seguito dell’adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato). –
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.
Fonte: Ecocamere
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Obbligo di nominare il Consulente ADR anche per gli Speditori entro il 1 gennaio 2023
E’ fissato al 31/12/2022 il termine del periodo transitorio, iniziato il 1 luglio 2019, che obbliga gli speditori a provvedere alla nomina del consulente ADR entro il 1 gennaio 2023
La nuova edizione dell’ADR 2019 che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada,introduce importanti modifiche rispetto alla precedente edizione.
Annoveriamo tra le più significative ”la nomina di un consulente ADR per tutti gli speditori “ affinché possano avere un valido supporto nella gestione degli obblighi che gravano su di essi ed evitare le sanzioni previste nel caso di una gestione non conforme alle spedizioni.
Ricordiamo che lo speditore, definito dalla sottosezione 1.2.1. dell’ADR, è “l’impresa che spedisce merci pericolose per c/proprio o per c/terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, il fornitore del servizio secondo questo contratto è considerato come speditore.”
La mancata nomina del Consulente ADR è disciplinata e sanzionata dal D.Lgs 35/2010- Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose:
Art. 11 - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti,nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
Art. 12 - Sanzioni relative al consulente alla sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
12/07/2022, A disposizione per eventuali chiarimenti.
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