ABBANDONO RIFIUTI, dal 10 ottobre 2023 cambiano le sanzioni. Ammenda penale da 1.000 a 10.000 €, per rifiuti pericolosi la pena raddoppia.

ABBANDONO RIFIUTI, dal 10 ottobre 2023 cambiano le sanzioni.

Chiunque abbandona rifiuti è punito con ammenda da 1.000 a 10.000 €uro. Se poi, l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.

E’ quanto prevede la nuova versione dell’art 255, comma 1 del D. Lgs 152/2006, modificato dall’art 6 ter del D.L. 105/2023, introdotto dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137.

Prima del novellato articolo, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 €, ora invece, assume natura di reato contravvenzionale.

Il comma 2 dell’art 256 dello stesso decreto dispone l’arresto e/o l’ammenda fino a 26.000 €,qualora il soggetto che abbandona il rifiuto sia un titolare d’impresa o responsabile di Enti.

La legge 137/2023 è entrata in vigore il 10 ottobre 2023.

Lo stesso provvedimento ha inoltre precisato le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata:

-          ART 452 – bis; il comma 2 è stato sostituito e prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette. La pena è invece aumentata da un terzo a due terzi quando l’inquinamento causa deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico.

-          ART 452 -quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà».

-          Le pene per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. sono aumentate: ora il reato è sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa.

-          E’ stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria.

-          Viene modificato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alla protezione della fauna selvatica; al comma 1 viene difatti inserita anche la seguente lettera: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

 

15/10/2023

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Albo Gestori Ambientali: versamento del diritto annuale entro il 30 aprile

Ricorre, entro il 30 aprile, l’obbligo del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le imprese che effettuano attività di trasporto rifiuti, in conto proprio e/o in conto terzi, trasporto transfrontaliero, intermediazione, bonifica siti contaminati e bonifica siti contaminati da amianto, nonché trasporto e raggruppamento RAEE.

L’ammontare del diritto varia in base alla categoria ed alla classe a cui l’impresa è iscritta.

Categorie 1,4,5,6,7 e 8

 

CLASSE                         EURO

A                                      1.800,00

B                                      1.300,00

C                                      1.000,00

D                                         750,00

E                                         350,00

F                                         150,00

 

Categorie 9 e 10

CLASSE                         EURO

A                                      3.100,00

B                                      2.050,00

C                                      1.300,00

D                                         650,00

E                                         300,00

 

Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis

CLASSE                         EURO

UNICA                                 50,00

Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato con carta di credito su circuito Visa / MasterCard, addebito PagoPA o con bollettino MAV, accedendo all’area riservata del portale www.albogestoririfiuti.it

L’omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo che permane, fino a quando non viene data prova dell’effettivo pagamento avvenuto.

Trascorso un anno dalla data di sospensione, l’impresa viene cancellata d’ufficio dall’Albo Gestori Ambientali.

Tale estinzione comporta una nuova procedura di iscrizione, che comprende quindi anche il versamento di ulteriori oneri.

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