Il produttore di rifiuti e i precisi obblighi di accertamento, sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021.

Il produttore di rifiuti e i precisi obblighi di accertamento, sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021

Nella sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021 della Corte di Cassazione, trova corretta applicazione il principio secondo cui “affidare rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che conferisce tale compito, obblighi di accertamento tra cui, in particolare la verifica dell’esistenza in capo al medesimo delle autorizzazioni e competenze necessarie per eseguire l’incarico”.

Nel caso in questione, il ricorrente aveva affidato ad altro soggetto, dietro compenso e in presenza di testimoni il compito di smaltire rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico un bancone di legno prodotto da attività di impresa, senza verificare l’esistenza di una specifica autorizzazione ai fini del trasporto e dello smaltimento/recupero.

Breve ricostruzione del fatto: su una pubblicavia sarebbe stato rinvenuto l’abbandono di tali rifiuti configurandosi, secondo gli imputati, un deposito temporaneo, poi, dopo qualche giorno, gli stessi non si trovavano più nel luogo dove erano stati inizialmente rinvenuti ed erano stati smaltiti bruciandoli.

All’imputato è stato contestato l’abbandono di rifiuti svolto in attività d’impresa e l’aver affidato i rifiuti a terzi non autorizzati, ovvero a titolo di culpa in eligendo, per non aver richiesto e non essersi accertato delle autorizzazioni possedute dal terzo gestore, risultato poi essere non autorizzato al trasporto e di aver smaltito i rifiuti in modo illecito.

Pertanto, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il produttore deve preventivamente accertarsi delle autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto destinatario di cui si avvale.

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11-04 2023

Albo Gestori Ambientali: versamento del diritto annuale entro il 30 aprile

Ricorre, entro il 30 aprile, l’obbligo del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le imprese che effettuano attività di trasporto rifiuti, in conto proprio e/o in conto terzi, trasporto transfrontaliero, intermediazione, bonifica siti contaminati e bonifica siti contaminati da amianto, nonché trasporto e raggruppamento RAEE.

L’ammontare del diritto varia in base alla categoria ed alla classe a cui l’impresa è iscritta.

Categorie 1,4,5,6,7 e 8

 

CLASSE                         EURO

A                                      1.800,00

B                                      1.300,00

C                                      1.000,00

D                                         750,00

E                                         350,00

F                                         150,00

 

Categorie 9 e 10

CLASSE                         EURO

A                                      3.100,00

B                                      2.050,00

C                                      1.300,00

D                                         650,00

E                                         300,00

 

Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis

CLASSE                         EURO

UNICA                                 50,00

Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato con carta di credito su circuito Visa / MasterCard, addebito PagoPA o con bollettino MAV, accedendo all’area riservata del portale www.albogestoririfiuti.it

L’omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo che permane, fino a quando non viene data prova dell’effettivo pagamento avvenuto.

Trascorso un anno dalla data di sospensione, l’impresa viene cancellata d’ufficio dall’Albo Gestori Ambientali.

Tale estinzione comporta una nuova procedura di iscrizione, che comprende quindi anche il versamento di ulteriori oneri.

www.consulenzagestionerifiuti.it


04-04 2023

MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno  2023

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 59 del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

DPCM 3 febbraio 2023   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023

Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

- Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata

- Allegato 3  Modelli Raccolta dati

- Allegato 4  Istruzioni per la presentazione telematica

Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 

Sintesi degli aggiornamenti 2023

Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:

- i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);

- la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);

- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);

 - le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;

- il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;

 - una voce dedicata alla bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato).

Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:

 - Sezione Anagrafica con l’inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;

 - Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:

  • Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
  • Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
  •  Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  •  Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari

- Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alla bottiglie in PET, a seguito dell’adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato). –

- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.

Fonte: Ecocamere

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

 



12-07 2022

Obbligo di nominare il Consulente ADR anche per gli Speditori entro il 1 gennaio 2023

E’ fissato al 31/12/2022 il termine del periodo transitorio, iniziato il 1 luglio 2019, che obbliga gli speditori a provvedere alla nomina del consulente ADR entro il 1 gennaio 2023

La nuova edizione dell’ADR 2019 che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada,introduce importanti modifiche rispetto alla precedente edizione.

Annoveriamo tra le più significative ”la nomina di un consulente ADR per tutti gli speditori “ affinché possano avere un valido supporto nella gestione degli obblighi che gravano su di essi ed evitare le sanzioni previste nel caso di una gestione non conforme alle spedizioni.

Ricordiamo che lo speditore, definito dalla sottosezione 1.2.1. dell’ADR, è “l’impresa che spedisce merci pericolose per c/proprio o per c/terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, il fornitore del servizio secondo questo contratto è considerato come speditore.”

La mancata nomina del Consulente ADR è disciplinata e sanzionata dal D.Lgs 35/2010- Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose:

Art. 11 - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti,nomina un consulente per la sicurezza.

  3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

 

Art. 12 - Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.

  2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, è punito con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

12/07/2022, A disposizione per eventuali chiarimenti.

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