DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI E INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI

 L'inosservanza anche di una sola delle condizioni previste  per il deposito temporaneo dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152,  trasforma l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti e/o  abbandono di rifiuti, come stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza nr. 45739 pubblicata in data 05/10/2017.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 45739 Anno 2017

Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: CIRIELLO ANTONELLA
Data Udienza: 11/05/2017

  

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARLON' MATTEO nato il 26/12/1970 a PESARO
avverso la sentenza del 11/12/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha
concluso per il rigetto del ricorso
                                           RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza dell'Il dicembre 2015, la Corte d'appello di Ancona ha confermato, per
quanto qui rileva, la decisione del Tribunale di Pesaro del 6 ottobre 2014 che aveva
condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda CARLONI
MATTEO, per il reato p. e p. dall'art. 256, comma primo, lett. a), b) e secondo del D.Igs.
n.152/06, perché nella qualità di amministratore unico della ditta "Italsystem S.r.l."
esercente attività di produzione e commercio di prefabbricati per mobili, realizzava un
deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e non, in violazione all'art. 192,
comma primo, del citato D.Igs, in quanto i rifiuti pericolosi, quali tubi fluorescenti e altri
rifiuti contenenti mercurio, monitor fuori uso, imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose, ceneri di caldaia, venivano sparsi a terra, intorno all'area dell'opificio ed
esposti agli agenti atmosferici.
2. - Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore,
chiedendone l'annullamento.
2.1.- Con il primo motivo, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, in
cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che non aveva tenuto conto che il deposito
in questione rivestiva le caratteristiche di un deposito temporaneo che non superava i
limiti quantitativi volumetrici di cui all'art. 183, lett. bb ) del D.Igs. n.152/2006.
Deduceva, in particolare, il ricorrente che il superamento non risultava contestato e non
emergeva dalla documentazione in atti, la quale al contrario provava che, nell'area di
pertinenza della "Italsystenn s.r.l." vi fossero dei quantitativi minimi di materiali,
temporaneamente, stoccati per essere, poi, smaltiti nei termini di legge. Non
sussisteva, invece la prova che vi fosse un deposito incontrollato, mentre i tubi
fluorescenti al neon erano correttamente raccolti in un recipiente che ne preveniva il
rischio anche solo potenziale di rottura e sversamento al suolo.
Inoltre, nella prospettazione difensiva, anche se i rifiuti rinvenuti nell'area di pertinenza
della ditta potevano considerarsi rifiuti promiscui, qualificati sia come pericolosi che
non, l'insieme degli stessi non si poteva definire "deposito incontrollato", ai sensi
dell'art. 256, comma secondo, del citato D.Igs., in quanto non sarebbe stata mai
raggiunta la prova che la commistione dei rifiuti di tipo diverso e il deposito dei rottami
in ferro fosse avvenuta per un tempo superiore a quello consentito di legge per il caso
di deposito preliminare, ai sensi dell'art. 256, comma primo, realizzato cioè in vista di
successive operazioni di smaltimento.
Nella prospettazione difensiva, dunque, l'autorizzazione richiesta per il deposito
temporaneo di rifiuti - che occorre solo nel caso di deposito preliminare - non sarebbe
necessaria, nel caso di specie, atteso che non vi sarebbe stata alcuna finalità a tale
attività di smaltimento che era, invece, demandata a terzi.
Pertanto potendo il produttore scegliere, alternativamente, di adeguarsi al criterio
quantitativo ovvero a quello temporale, cioè, rispettivamente conservare i rifiuti per tre
mesi in qualsiasi quantità, ovvero, conservarli per un anno, purché essi non
raggiungano i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. bb ), del D.Igs. n.152/2006, il
deposito poteva essere considerato come temporaneo, integando al più una violazione
amministrativa e non un illecito penale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, per non avere la sentenza
impugnata considerato che non sono stati superati i limiti temporali annuali di cui al
D.Igs. n. 152/2006.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistente il superamento del termine
per il deposito annuale lecito - in mancanza di superamento dei limiti quantitativi -
affermando che i rifiuti sarebbero stati smaltiti solo in data 22 giugno 2013, rispetto
all'accertamento del 15 maggio 2012.
Dal punto di vista probatorio, infatti, risulterebbe per tabulas che -i rifiuti smaltiti nel
maggio del 2012 - fossero diversi e successivi a quelli oggetto di accertamento, che
erano stati, nelle more, autonomamente processati: non sussisterebbe, a tal proposito,
alcuna identità, né qualitativa né quantitativa ed anche il teste dell'accusa avrebbe
confermato la verifica di avvenuto smaltimento.
2.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge
penale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa applicazione
dell'art. 131-bis, cod. pen. e della sospensione della pena.
Sostiene la difesa che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il giudizio
prognostico favorevole per l'imputato in ragione delle precedenti condanne, che,
ottenute nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dall'imputato, erano di modesta
rilevanza e piuttosto risalenti nel tempo; avrebbe invece dovuto valorizzare a tale fine
la corte la circostanza che l'imputato avrebbe, comunque, smaltito correttamente e
spontaneamente tutti i rifiuti, a distanza di un solo mese di scadenza dal termine
annuale.
Infine, sempre a giudizio della difesa, la Corte d'appello avrebbe potuto ritenere
sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-
bis, atteso che il superamento temporale sarebbe consistito in soli trenta giorni di
ritardo dalla scadenza del termine annuale previsto dalla legge per lo smaltimento dei
rifiuti.
                                       CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto manca in esso ogni correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione. I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i
motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del
giudice di appello che ha - con dettagliata motivazione - rigettato tali motivi.
Infatti, la Corte territoriale nel riconoscere, correttamente, quanto dedotto
nell'atto impugnato dal difensore, ovvero, che - in tema di rifiuti - il produttore
possa alternativamente e facoltativamente adeguarsi al criterio quantitativo o a
quello temporale, ovvero, possa conservare i rifiuti per non più di tre mesi in
qualsiasi quantità, oppure possa conservarli per un anno purché non raggiungano
(anche con riferimento ai rifiuti pericolosi) i limiti volumetrici previsti dalla norma
di riferimento (D.Igs. n.152/2006, art. 183, lett. bb ), ha, nondimeno, tenuto i
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
conto dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l'inosservanza
anche di una sola delle condizioni previste e imposte per il deposito temporaneo,
trasforma, automaticamente, l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei
rifiuti o in abbandono degli stessi, e pertanto, in una condotta a rilevanza penale.
Va rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente,
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici
(cfr. sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del
18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; sez. 4, n. 44139 del
27/10/2015).
Nella specie, l'impugnata sentenza -unitamente a quella originaria (la cui
motivazione si integra con quella del Giudice dell'appello, versandosi in ipotesi di
sostanziale "doppia conforme")-, in realtà, ha reso compiuta ed esaustiva
motivazione, come tale non meritevole di alcuna censura, in ordine a tutte le
doglianze sollevate con l'atto di appello (cfr. sez. 4, n. 16390 del 13/02/2015).
4. Nel caso in esame, le doglianze già proposte attengono esclusivamente al
fatto. Giova, qui, ribadire che, in ordine alla definizione dei confini del controllo di
legittimità sulla motivazione in fatto può dirsi ormai consolidato il principio
giurisprudenziale, ripetuto in plurime sentenze delle Sezioni unite penali, per il
quale la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento
probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il
contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma
del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo e rimanendo
preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
4.1. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, è consolidata in
giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire
se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile
ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i
limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il ricorso per cassazione deve, infatti, rappresentare censura alla sentenza
impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando; esso, quindi,
non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con
l'appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto o in diritto sulla cui
scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame (sez. 4 n.
44139 del 27/10/2015).
4.2. la motivazione della sentenza impugnata, appare adeguata anche con
riferimento al superamento temporale per lo smaltimento dei rifiuti, affermando,
non solo, che i rifiuti furono smaltiti in data 22 giugno 2013 e, quindi, oltre l'anno
decorrente dall'accertamento del 15 maggio 2012, ma che lo stesso imputato
produsse, in dibattimento, un foglio relativo a un precedente conferimento di
rifiuti del 2011.
Ciò posto, essendo onere dell'imputato dimostrare la temporaneità della
conservazione dei rifiuti - ponendosi come deroga alla norma sullo smaltimento -
è, quantomeno, verosimile che tra il 2011 e il 2013 - come osservato
correttamente dalla Corte d'appello - l'imputato non abbia effettuato
conferimento di ulteriori rifiuti, e pertanto, che i rifiuti (anche di natura
pericolosa), oggetto dell'odierno processo, siano rimasti per ben più di un anno
sul terreno.
4.3. Per quanto concerne, poi, quanto è stato dedotto con il terzo motivo, ovvero,
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (rectius della sospensione
condizionale della pena, come sviluppato nel motivo) e l'applicazione dell'art. 131
bis, cod. proc. pen., anche in questa occasione, l'operato della Corte d'appello
appare privo di censure.
La Corte territoriale ha fatto propri gli insegnamenti della Suprema Corte di
legittimità, che afferma come: "in tema di diniego della concessione
delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni
singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli
elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione
delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche
soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene
formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua
personalità". (Sez. 2, Sentenza n. 3896 del 20/01/2016); quindi, coerentemente
con il citato orientamento, proprio valutando i plurimi precedenti penali - recenti
e specifici - in materia ambientale, ha effettuato un giudizio prognostico
sfavorevole in capo al reo, con riferimento alla concessione delle dette attenuanti
generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis, la Corte d'appello ha fatto saggio uso
degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui: "la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto, non può essere applicata ai reati
necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti
in essere mediante reiterazione della condotta tipica.
(Sez. 3, Sentenza n. 48318 del 11/10/2016), attribuendo rilievo, nel caso di
specie, alle plurime violazioni della normativa in materia ambientale, così come
risultanti dal casellario giudiziale dell'imputato.
Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini
della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui
esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p.,
come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi
(sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
6. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della
sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità
degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che
esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova,
per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta
argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il
ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale
probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n.
13170 del 06/03/2012)
7. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo
determinare in C 2.000,00.
                                                    P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2017


2017-10-16 

Fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20171005/snpen@s30@a2017@n45739@tS.clean.pdf

www.consulenzagestionerifiuti.it

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