Partendo dalla sentenza n.52838 del 14 dicembre 2016 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione vediamo sinteticamente le differenze salienti che intercorrono tra questi due documenti per poi tornare ai contenuti della suindicata sentenza.
Il formulario di identificazione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed è richiesto per il trasporto di rifiuti effettuato da enti ed imprese e deve contenere una serie di dati ritenuti essenziali quali: a) nome ed indirizzo del produttore e detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’instradamento; nome ed indirizzo del destinatario.
Considerati tali contenuti e le finalità del documento, dottrina e giurisprudenza,pur attribuendogli un rilievo non secondario, concordano nel ritenere che esso abbia natura di attestazione del privato cioè natura esclusivamente dichiarativa seppur importante per la finalità di identificazione del rifiuto; pertanto il Fir non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato in quanto documento recente una mera attestazione del privato.
In sintesi al formulario di identificazione del rifiuto manca la natura ed il valore di atto pubblico destinato a provare la verità di un fatto.
Diversa la natura e finalità del certificato di analisi (cui fa riferimento l’art.258, comma 4, del D.Lgs.152/06) e di qui le differenze sostanziali di tale documento con il formulario di identificazione del rifiuto; infatti il certificato di analisi risponde ad una finalità di certezza pubblica e proviene da un soggetto qualificato ed abilitato all’esercizio di una specifica professione che certifica dati acquisiti mediante analisi che indichino natura, composizione caratteristiche chimiche-fisiche del rifiuto.
Proprio in considerazione di quanto sopra le eventuali false attestazioni contenute nel Fir non integra, né direttamente né indirettamente attraverso il richiamo contento nell’articolo 258, comma 4, del già menzionato decreto legislativo, il reato di falsità ecologica commesso dal privato in atto pubblico di cui all’articolo 483 C.p (cfr. Cass.Pen.Sez.III, n.3692 del 28 gennaio 2014; sempre III Sez. Pen. Sentenza n.43613 del 18 settembre 2015).
Proprio richiamandosi a questa ultima sentenza la Corte di Cassazione con la pronuncia in premessa (sentenza n.52838/2016) ribadisce che il richiamo all’articolo 483 C.p. contenuto nella norma incriminatrice dell’articolo 258, comma 4, del D. Lgs.n.152/06, è un richiamo esclusivamente “quoad poenam” cioè va inteso esclusivamente ai fini dell’irrogazione in concreto della pena né tantomeno un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenenti dati incompleti e non veritieri configuri autonomamente la figura delittuosa di cui al citato articolo del codice penale proprio perché a tale documento manca la natura di atto pubblico.
Va precisato che non sussiste l’obbligo di accompagnare il trasporto di rifiuti con il certificato di analisi in quanto l’unico documento obbligatorio che ha la funzione di tracciare il percorso del rifiuto dal produttore alla destinazione finale(recupero o smaltimento) è il formulario di identificazione dei rifiuto.
Nondimeno esistono però dei casi in cui anche se la norma non prevede espressamente il certificato di analisi esso si rende indispensabile per una corretta identificazione del rifiuto si pensi ai rifiuti con voce a specchio dove occorre determinare la pericolosità o meno del rifiuto con la misurazione delle concentrazioni delle sostanze pericolose eventualmente in esso contenute.
Ma certamente uno dei casi più diffusi dove si rende indispensabile produrre il certificato di analisi, che si aggiunge al formulario di identificazione del rifiuto, è quello del trasporto dei rifiuti liquidi aziendali con destinazione il depuratore comunale mediante trasporto con autospurgo.
Più precisamente trattasi di conferimento di rifiuti aziendali allo stato liquido presso i depuratori comunali che hanno quale funzione primaria la depurazione delle acque di fognatura ma che, in via derogatoria e scriminante ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, può accettare “rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura (rifiuti liquidi aziendali) e rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (acque reflue domestiche prodotti in edifici o insediamenti isolati) “.
Risulta evidente che nel caso di trasporto di reflui liquidi di provenienza domestica non si rende necessario il certificato di analisi (ricorre una presunzione di legge proprio per l’origine domestica degli stessi che non rende necessario stabilire il superamento dei limiti tabellari) essendo sufficiente il solo formulario mentre, al contrario, se si tratta di rifiuti liquidi di natura aziendale si rende indispensabile, oltre al formulario, anche il certificato di analisi al fine di provare con certezza che gli stessi rispettino i valori limiti stabiliti per lo scarico in fognatura cioè tollerabili dal punto di vista biologico e chimico e quindi compatibile con i parametri di accettabilità indicati nel provvedimento autorizzativo dell’impianto ricevente.
In conclusione, relativamente al trasporto dei rifiuti aziendali allo stato liquido, il certificato di analisi deve aggiungersi al formulario necessariamente quando i reflui vengono conferiti ad un depuratore comunale autorizzato ai sensi dell’art.110, comma 3, del D.Lgs.n.152/06 ovvero trattasi di impianto che svolge funzione di depurazione delle acque di scarico in via primaria ma che, in deroga, può accettare rifiuti allo stato liquidi; non è invece necessario, ed è quindi sufficiente il solo formulario, se i reflui sono indirizzati verso un impianto di smaltimento dedicato ai rifiuti allo stato liquidi (cioè non è un depuratore) oppure nel caso di un depuratore comunale autorizzato ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs.n.152/06 anche a ricevere tali rifiuti oltre che a svolgere attività di depurazione delle acque.
Luciano Giampietro
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