Acque provenienti da ATTIVITA' produttive considerate acque reflue industriali, il loro sversamento integra il reato di scarico abusivo

Cassazione Penale,  Sez. III  n.51889  del 6 dicembre 2016/ Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017: acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche. ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo  

 Con queste due pronunce il giudice di legittimità,  partendo dalla definizione di acque reflue industriali di cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D,lgs n.152/06, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, secondo il quale le acque reflue industriali sono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

Basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in tale nozione rientrano tutti i reflui che non derivano dal metabolismo umano e dalle attività domestiche e sicuramente vi rientrano quelle proveniente  da attività artigianali e da prestazioni di servizi proprio perché queste hanno una composizione qualitativa diversa dalle acque domestiche.

Con la prima pronuncia in commento la suprema Corte conclude che le acque provenienti da un’attività di autolavaggio non sono da ricollegare alla realtà domestica del metabolismo umano in quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi proprio in considerazione degli inquinanti contenuti in tali reflui quali residui di oli minerali e sostanze chimiche contenute nelle vernici e nei detersivi usati per la pulizia dei veicoli.

Agli stessi risultati giungeva la medesima Sezione Penale III con la seconda pronuncia avente ad oggetto la corretta qualificazione e conseguente gestione delle acque reflue proveniente da una attività di officina meccanica; in particolare il giudice di merito aveva accertato  che i reflui erano raccolti in una vasca di lavaggio ubicata nell’area di lavoro e che esse contenevano varie sostanze inquinanti quali oli sintetici e, combustibili derivanti da petrolio.

Risulta evidente che tale composizione dei reflui rende impossibile assimilarli alle acque provenienti dai servizi igienici, cucine e mense, ubicati nel medesimo insediamento produttivo.   

In conclusione il giudice di legittimità con queste due pronunce consolida l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale le acque reflue proveniente dallo svolgimento di attività produttive tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quelle derivanti da attività di autolavaggio e di officina meccanica,sono da considerarsi reflui industriali e non acque domestiche ed in quanto tali il loro sversamento sul terreno integrala fattispecie incriminatrice di  scarico abusivo di cui all’art.137,comma 1, D.lgs. n.152/06, secondo il quale viene sanzionato colui  che effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.

Luciano Gianpietro 

24/05/2017

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