Con questa deliberazione il Comitato nazionale proroga ulteriormente il termine per presentare la nuova domanda di iscrizione all’Albo gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare.
Più precisamente, vista la sia la propria deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, come modificata dalla deliberazione n.1 del 23 gennaio 2017 con la quale era stato fissato al 15 maggio 2017 il termine ultimo per le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, sia la propria recente Circolare n.149 del 2 febbraio con la quale sono state adottate disposizioni attuative attinenti alla documentazione per l’iscrizione in categoria 6 ( per un analisi approfondita della circolare vedi mio precedente contributo pubblicato sul sito),il Comitato Nazionale stabilisce, con la delibera in commento, che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione emessa in applicazione della normativa pregressa alla Deliberazione n.3/2016, hanno tempo fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione (in luogo della scadenza 15 maggio 2017 fissata in precedenza)
Gianpietro Luciano
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obbligo isCRIZIONE all'albo per trasporti occasionali, sentenza N.44438 27/09/17 corte cassazione
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